Se hai un’attività commerciale o sei un libero professionista, è probabile che tu abbia aperto una Partita Iva.
Aprire una Partita Iva è necessario per tutti coloro che svolgono attività commerciali o sono liberi professionisti. Si tratta di un codice fiscale diverso da quello personale, ma non solo: l’apertura di una Partita Iva comporta anche la scelta del regime fiscale a cui sottostare. In Italia esistono due regimi fiscali differenti: il regime forfettario e il regime ordinario.
La scelta del regime fiscale dipende dal fatturato dell’azienda o del libero professionista. In particolare, possono scegliere il primo i contribuenti con un fatturato inferiore a 65mila euro annui; mentre possono scegliere il secondo i contribuenti con un fatturato superiore a 65mila euro annui. Ma quali sono le differenze tra questi due regimi fiscali? Scopriamolo insieme.
Il Regime Ordinario è uno dei due regimi fiscali previsti in Italia per i contribuenti in possesso di Partita Iva (l’altro è il Regime Forfettario). Questo tipo di regime si applica ai soggetti che hanno superato la soglia dei 65 mila euro di ricavi/compensi nell’anno solare precedente oppure ai nuovi titolari d’impresa (indipendentemente dal volume d’affari) che decidono fin da subito di aderire al vecchio sistema contabile.
In questo caso, quindi, non c’è alcun obbligo legale per chi ha superato la soglia minima dei 65 mila euro aderire al nuovo sistema contabile (Regime Forfettario), ma può continuare tranquillamente ad operare nel vecchio sistema contabile (Regime Ordinario).
I costi della partita iva a Regime Ordinari sono più alti rispetto al Regime Forfetario rispetto all’altra tipologia di partite iva ci sono maggiorazioni sui costi fissati dalla normativa come:
– Il costo della gestione amministrativa;
– Il costo relativo alla tenuta delle scritture contabili;
– Il costo relativo alla predisposizione del bilancio d’esercizio;
– Le imposte dirette ed indirette dovute dall’impresa;
– Le spese generalmente sostenute dall’impresa per l’espletamento dell’attività economica.
Tutte queste spese si possono portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi presentata annualmente all’Agenzia delle Entrate. Inoltre anche i costituitivi dell’azienda come quelli relativamente alla registrazione dell’atto costitutivo e allo statuto presso l’Agenzia delle Entrate e quelli relativamente all’inserimento nei registri economico amministrativi vanno portati in detrazione nel modello Unico Persone Fisiche entro certe percentuali stabilite dalla normativa vigente.
Infine anche i costi deducibili vanno indicati nel modello Unico Persone Fisiche entro certe percentuali stabilite dalla normativa vigente. Tra questi rientrano gli interessi passivi maturati su finanziamenti bancari o postali contratti per lo svolgimento dell’attività economica fino ad un massimo annuo pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato fino a tre punti e mezzo percentuale e gli oneri relativamente alle polizze assicurative stipulate dall’imprenditore.
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