Per tredici anni un docente di una scuola superiore di Terni, Franco Coppoli, ha tenuto duro resistendo all’Amministrazione scolastica, che lo aveva condannato a restare un mese senza stipendio, per aver rimosso il crocefisso dall’aula in cui insegnava. La Corte di Cassazione, che lo ha assolto, ha così sancito che il crocefisso può essere esposto nelle aule scolastiche solo allorquando la comunità scolastica valuti e decida in piena autonomia di esporlo nel rispetto e nella salvaguardia delle convinzioni di tutti, affiancando al crocefisso, in caso di richiesta, gli altri simboli delle fedi religiose presenti all’interno della comunità scolastica. All’interno di una pluralità di simboli il crocefisso non ha più un valore discriminante.
Questo significativo pronunciamento non risolve però il problema della presenza della religione cattolica nella scuola pubblica “statale” italiana: l’inserimento dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) all’interno dell’ordinamento scolastico costituisce il vero problema.
A dire il vero, questo inserimento ha una sua storia fatta di varie tappe. Ai tempi del Concordato fascista era stato inserito con un’ora in tutti gli ordini scolastici e affidato ad insegnanti nominati dai vescovi responsabili esclusivi anche dei programmi.
Col nuovo Concordato l’Insegnamento della religione cattolica (IRC) è diventato materia curriculare con differenziazioni fra i vari ordini.
Nella scuola elementare le due ore settimanali previste, senza un programma definito, sono affidate alle stesse maestre e ai maestri che si sono dichiarati disponibili. Nella scuola media c’è un’ora sola con un programma complesso, spalmato nel corso del triennio e definito in sede ministeriale d’intesa con l’autorità ecclesiastica. Per le superiori non sono previsti programmi definiti.
Sia nella scuola media che nelle superiori, i docenti di religione cattolica sono diventati di ruolo, un ruolo molto speciale: se un/a docente della materia non intende più insegnarla ha diritto a scegliersene un’altra, per la quale sia abilitato/a, o passare alla segreteria di una scuola, anche altra, sempre con il consenso del vescovo che ne aveva consentito la nomina.
Questi aspetti rendono secondaria la soluzione della facoltatività della frequenza dell’ora di religione cattolica, mentre evidenziano lo status privilegiato della presenza della religione cattolica nella scuola pubblica.